Sito internet informativo dedicato a chi ha sviluppato patologia tumorale dell’VIII nervo cranico (scwhannoma vestibolare) e ha usato il telefono cellulare più di 1640 ore cumulative.
Perchè nasce?
Nel silenzio delle istituzioni, che anzi interferiscono con le attività di informazione al pubblico (come spieghiamo altrove nel sito) Ambrosio & Commodo con l’assistenza di A.P.P.L.E. (Associazione per la Prevenzione e la Lotta all'Elettrosmog) ha deciso di creare un luogo di riferimento per coloro che abbiano subito danni da esposizione ai campi elettromagnetici da telefonia cellulare. E per chi, anche senza patire alcuna lesione della salute, voglia leggere ed ascoltare una posizione cautelativa sull’uso proprio ed altrui delle apparecchiature telefoniche senza fili. Partendo da un dato giudiziario importante: il Tribunale di Ivrea nel 2017 emette la prima ed unica sentenza al mondo che già in primo grado riconosce il nesso uso del cellulare/neurinoma. La Corte Appello Brescia del 2009 era stata la prima sentenza di corte d’Appello al mondo che riconosceva quel tipo di nesso (ribaltando una decisione del tribunale di Bergamo) e la Corte di cassazione nel 2012 la prima sentenza di Corte suprema al mondo che lo confermasse (conferma Brescia 2009). Ambrosio & Commodo ha deciso di divulgare la notizia prima del deposito delle motivazioni, perché ritiene che sia importante ogni singolo giorno di informazione e prevenzione di esposizioni potenzialmente nocive per la salute pubblica italiana e non solo.
Diritti per chi ha un neurinoma causato da campi elettromagnetici
Se avete un neurinoma e potete documentare o provare un uso di almeno 1640 ore di cellulare (secondo i dati IARC-Interphone la soglia sopra la quale sono state trovate associazioni significative con la comparsa di neuromi, Hardell, 2013 “Cumulative number of hours of ipsilateral mobile phone use ≥1,640 h up to one year before the reference date gave OR = 2.33, 95% CI = 1.23–4.40 …for acoustic neuroma”), potreste averlo contratto a causa dei campi elettromagnetici. Per il momento la scienza permette di ritenere fortemente plausibile un legame con tale tale monte ore; tuttavia, in caso di utilizzo in condizioni di poco campo o mezzi in movimento (auto, treni ecc) potranno anche essere considerate esposizioni cumulative inferiori.
In questo caso, se l’uso delle apparecchiature mobili è stato richiesto per motivi di lavoro, potreste aver diritto a presentare domanda di malattia professionale all’INAIL, il soggetto che è stato condannato recentemente dal Tribunale di Ivrea ed in passato dalla Cassazione. E’ importante che non perdiate tempo, in quanto le domande all’INAIL vanno svolte in tempi categoricamente previsti dalla legge: se credete di rientrare in questa categoria, presentatela immediatamente senza rinviare ad altri momenti. Successivamente potrete mettervi in contatto con esperti del campo per valutare le vostre possibilità nella procedura amministrativa e legale.
Sempre se siete persone che hanno sviluppato un neurinoma, dovreste considerare che INAIL non ha colpa, ma ha semplicemente la funzione pubblica di ristorare la vostra malattia se essa ha origine professionale. Dovreste quindi considerare che possono esistere delle responsabilità dirette per quanto occorsovi, dal datore di lavoro alle istituzioni ai produttori ed ai gestori, che a vario titolo potrebbero aver omesso di informare sui rischi e regolare sugli utilizzi.
In questo caso la questione del passaggio del tempo è meno preoccupante, perché tutti i soggetti a vario titolo (imprenditoriale, pubblico) coinvolti negano a spada tratta ogni legame causale, ed interferendo anzi nelle attività di informazione alle persone. Non potranno certo giovarsi, un giorno eventualmente in causa, della prescrizione. Tuttavia, prudenza vuole che vi suggeriamo di inviare una raccomandata di diffida e messa in mora al Ministero della Salute ed al Ministero dello Sviluppo economico. Riteniamo che la responsabilità tra Amministrazione pubblica e parti private sia solidale ex art. 2055 c.c. e che quindi l’invio alle prime interrompa il decorso della prescrizione anche contro i secondi, ex art. 1310 c.c. Per chi voglia cautele massime, comunque, suggeriamo di inviare un’analoga diffida ai produttori degli apparecchi che avete utilizzato (avendo cura di tenerli nel vostro possesso) ed ai gestori di cui vi siete serviti.